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« back | Data di pubblicazione: 08/03/2010

Ecco le nuove regole per detrarre gli scontrini della farmacia


Ecco le nuove regole per detrarre gli scontrini della farmacia

Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

Novità per chi tiene gli scontrini della farmacia per poter detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi. L´Agenzia delle entrate precisa quali siano le diciture che valgono al fine di rendere detraibile lo scontrino.

Il tutto avviene a seguito dell´entrata in vigore della modifica alle informazioni riportate sugli scontrini voluta dal Garante della Privacy lo scorso anno.
Per garantire la privacy di pazienti e clienti delle farmacie, lo scontrino non riporterà più il nome del farmaco acquistato ma solo il cosiddetto codice d´immissione al commercio (AIC).
In questo modo, l´eventuale addetto del CAF o commercialista che dovrà compilare la dichiarazione dei redditi non verrà a conoscenza delle eventuali malattie di cui soffre la persona interessata.

Tuttavia, per poter rientrare nella categoria degli scontrini ammessi alla detrazione, questi dovranno necessariamente riportare una delle sigle accettate. Tra queste vi sono le sigle: “med.”, “f.co”, “otc”, “sop” che stanno a indicare l´acquisto di un farmaco di automedicazione che non abbisogna di prescrizione medica. Le altre sigle sono: “farmaco”, “medicinale”, “omeopatico”, “ticket” o “preparazione galenica”. Per quanto riguarda l´acquisto di integratori o rimedi fitoterapici non è prevista la possibilità di detrazione. Allo stesso modo non è prevista detrazione per tutti quei prodotti che non rientrano nelle succitate sigle.

Una buona notizia è poi quella che l´Agenzia delle entrate ha deciso di eliminare l´obbligo di allegare la fotocopia della ricetta medica prevista dal SSN (quella “rossa”, per intenderci) allo scontrino che riporti la dicitura “ticket”. Un aggravio che andava a pesare inutilmente sulle persone che in genere devono già sopportare i numerosi problemi che implica l´essere affetti da malattie spesso croniche.

Fonte: www.lastampa.it